D.M. MIUR 30.01.2003, n. 11
Titolo III - Disposizioni comuni
1. Per quel che concerne la prima e la terza prova scritta e il colloquio valgono le disposizioni relative allo svolgimento degli esami nei corsi ordinari.
2. La seconda prova scritta, che per i corsi sperimentali dell'istruzione tecnica, professionale, artistica e di arte applicata può essere grafica o scrittografica, verte su una delle discipline caratterizzanti il corso di studio per le quali le disposizioni in materia di sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche.
Per l'anno scolastico 2002-2003, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda, nel decreto autorizzativo, verifiche scritte. Sempre per l'anno scolastico 2002-2003, la disciplina o le discipline oggetto di seconda prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale n. 2 del 13-1-2003, corredato, ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova medesima.
3. La prova di strumento nei corsi ad indirizzo musicale presso i Conservatori di musica concorre alla determinazione del punteggio del colloquio. Tale prova, tuttavia, per la sua particolare natura e per il tempo occorrente per la relativa realizzazione, ha una sua autonoma connotazione e non si svolge contestualmente al colloquio, bensì in tempi diversi e con docenti esterni specialisti in relazione alle diverse tipologie di strumento, come previsto dall'art. 252 - comma 8 del D.L.vo 14.4.1994, n. 297 citato nelle premesse.
Per l'effettuazione di tale prova, i candidati, ripartiti in gruppi distinti corrispondenti alle tipologie di strumento oggetto della prova
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