D.M. MIUR 30.01.2003, n. 11
Titolo I - Sperimentazioni di ordinamento e struttura
1. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 278 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermati dall'art.1-primo comma- del Decreto Ministeriale 26 giugno 2000,n. 234, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.
2. Il diploma conseguito al termine di un corso di studio quinquennale ad indirizzo artistico è comprensivo anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art.1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e valido, pertanto, per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.
3. Con il decreto n. 2 del 13 gennaio 2003, che ha individuato la materia oggetto della seconda prova scritta e con il decreto n. 4 del 14 gennaio 2003, che ha determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e sperimentali, sono stati indicati gli istituti presso i quali si svolgono esami di Stato, a conclusione dei corsi sperimentali e i titoli di studio che si conseguono al termine di detti corsi in base alle corrispondenze stabilite dai relativi decreti autorizzativi.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.