D.M. MIUR 30.01.2003, n. 10
1. Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del presente decreto in quanto compatibili con il disposto dell'articolo 21, comma 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n.191.
2. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del D.P.R. 15-7-1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del D.L.vo 24-7-1996, n. 433 e dall'articolo 11 del D.P.R. 10-2-1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del D.L.vo 24-7-1996, n. 434.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
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