D.M. MIUR 20.01.2003
Formula iniziale
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 21, di delega al Governo per la riforma della Pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento agli articoli 25 e 29 concernenti rispettivamente la disciplina dei dirigenti delle istituzioni scolastiche, nonché il reclutamento degli stessi;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, che all'art. 22, commi 9 e 10, detta disposizioni per il periodo di formazione del primo corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui all'art. 29, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la direttiva 10 gennaio 2003, n. 1 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Visto il decreto del direttore generale del personale della scuola e dell'amministrazione del 17 dicembre 2002 con il quale è stato bandito il corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici, riservato a coloro che hanno ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un triennio;
Rilevato che alcuni capi di istituto non hanno acquisito la qualifica di dirigente scolastico, per non avere frequento i corsi di formazione di cui al decreto ministeriale del 5 agosto 1998;
Tenuto conto che i capi di istituto che si trovano in una delle posizioni di cui all'art. 25, comma 11, del succitato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assolvere all'obbligo di formazione, previsto dal comma 7 del medesimo articolo, nell'ambito della formazione di cui all'art. 29 del medesimo decreto legislativo e all'art. 22, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Ritenuto che occorre definire e disciplinare le modalità di partecipazione del suddetto personale ai corsi di formazione che si svolgeranno nell'ambito della procedura del primo corso-concorso per il reclutamento di cui all'art
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