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Circolare INPS 22.01.2003, n. 11

Sentenza Corte Costituzionale 20-22 novembre 2002 n. 467. Indennità mensile di frequenza ai minori che frequentano l'asilo nido.

Premessa

Nel corso di un giudizio promosso contro l'INPS, il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 1, comma 3, della legge 11 ottobre 1990 n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988 n. 508 recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi) nella parte in cui non estende l'indennità mensile di frequenza ai minori che frequentano l'asilo nido.

L'articolo di legge sopra citato prevede, infatti, la concessione dell'indennità di frequenza per i minori nei cui confronti siano state accertate difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età (comma 1), subordinandola alla frequenza di centri specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap (comma 2) oppure alla frequenza di scuole di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché di centri di formazione e di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi (comma 3).

La questione di legittimità costituzionale è stata posta con riferimento al comma 3 dell'articolo di legge richiamato nella parte in cui non estende la provvidenza economica anche ai minori invalidi che frequentano l'asilo nido.

Tale mancata estensione è in contrasto, secondo il Tribunale di Torino, con i principi di solidarietà, eguaglianza, ragionevolezza ed effettività della assistenza sociale posti dai richiamati artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

Motivazioni della decisione della Corte Costituzionale

Con sentenza 20-22 novembre 2002, n. 467, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, 1 a serie, 27.11.2002 n. 47, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità cost

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