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C.M. Economia e Finanze 16.01.2003, n. 2

Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254. (G.U. 27.01.2003, n. 21)

1. Premessa

Com'è noto, nel supplemento ordinario n. 209/L alla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 2002 è stato pubblicato il nuovo regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, in sostituzione di quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.

L'esigenza di emanare un nuovo regolamento è sorta a seguito della copiosa produzione normativa intervenuta negli ultimi anni, sia in materia di organizzazione e funzionamento degli uffici delle amministrazioni dello Stato e sia in materia di contabilità pubblica, nonché della necessità di dotare i predetti uffici di uno strumento adeguato ai sempre più numerosi e complessi compiti ad essi affidati.

In particolare, l'intervento normativo si è reso necessario per effetto dell'entrata in vigore della normativa appresso elencata:

a) provvedimenti legislativi adottati in esecuzione della legge 3 aprile 1997, n. 94 (decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, i quali hanno ridefinito, tra l'altro, le competenze degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato, nonché decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147, che ha soppresso il servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato procedendo ad una ridistribuzione delle funzioni dello stesso nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze);

b) decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che ha dettato nuove norme in materia di controllo affidando alle singole amministrazioni pubbliche, nell'ambito della rispettiva autonomia, l'istituzione di un sistema di controllo interno, facendo salvo, in ogni caso, il principio secondo

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