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Circolare INPS 27.01.2003, n. 16

Art. 44 della legge 27.12.2002, n. 289. Cumulo della pensione di anzianità con i redditi da lavoro. Sanatoria per coloro che non hanno ottemperato agli obblighi previsti dalla legge per i pensionati che lavorano. Prime istruzioni.

1 - Premessa

L'articolo 44, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, pubblicata sul supplemento ordinario n. 240/L alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305 (allegato 1) ha esteso, con effetto dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra i redditi da lavoro autonomo o dipendente e le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni, a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età. I predetti requisiti devono sussistere all'atto del pensionamento.

Per le pensioni di anzianità e per i prepensionamenti in essere al 1° gennaio 2003, tale disposizione ha già trovato applicazione in occasione del rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l'anno 2003 (circolare n. 180 del 12 dicembre 2002).

Coloro che alla data del 1° dicembre 2002 sono già titolari di pensione di anzianità e nei cui confronti trovano applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, non potendo far valere le condizioni di cui al comma 1, possono accedere al regime di totale cumulabilità a decorrere dal 1° gennaio 2003, subordinatamente al pagamento di una somma da versare una tantum (commi 2 e 4).

Gli iscritti alle menzionate gestioni titolari di reddito da pensione, che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente, possono fruire dell'abbuono delle penalità e delle trattenute previste, con i relativi interessi e sanzioni, per il periodo fino al 31 marzo 2003, subordinatamente al pagamento di una somma da versare una tantum (commi 3 e 4).

Con la presente circolare si illustrano le disposizioni contenute nell'articolo 44, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 27 dicemb

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