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Circolare INPS 17.01.2003, n. 8

Prestazioni economiche di maternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (T. U. sulla maternità). Chiarimenti.

Con la circolare 6.6.2000, n. 109 sono state date disposizioni attuative della legge 8 marzo 2000, n. 53 in materia di maternità, con particolare riguardo alla astensione facoltativa, ai riposi orari, e alla astensione obbligatoria (flessibilità, parto prematuro, astensione del padre con indennità all'80%). Com'è noto, successivamente alla legge 53/2000, al fine di conferire omogeneità e sistematicità alle norme in materia di sostegno della maternità e della paternità, come previsto dall'art. 15 della stessa legge, è stato emanato il decreto legislativo 26.3.2001, n. 151 ("Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità"...), entrato in vigore il 27.4.2001.

Con la presente si forniscono ulteriori precisazioni sull'argomento (per quanto riguarda le lavoratrici autonome si rinvia alla circolare 26.7.2002, n. 136).

1) "Genitore solo"

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. a) e b) del T.U., la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto al godimento di un periodo individuale massimo di congedo parentale (astensione facoltativa) pari, rispettivamente, a 6 mesi e a 7 mesi. Ai sensi della lett. c) del medesimo comma "qualora vi sia un solo genitore" il periodo è elevato fino a un massimo di 10 mesi. La situazione di "genitore solo" è riscontrabile, oltre che nei casi di morte dell'altro genitore o di abbandono del figlio o di affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore (casi già indicati nella circ. 109 citata), anche nel caso di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.

Nell'ipotesi di non riconoscimento del figlio da parte del padre, la madre richiedente il maggior periodo di congedo parentale, dovrà rilasciarne apposita dichiarazione di responsabilità; e ciò, anche qualora dalla certificazione anagrafica risulti che il cognome del bambino è quello della madre. Una analoga dichiarazione dovrà essere fornita dal padre richiedente in caso di n

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