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Nota MIUR 06.02.2003, prot. n. 77

Prime indicazioni operative, applicative dell'intesa tra l'Amministrazione e le OO.SS., in materia di contratti di CO.CO.CO. (ex decreto ministeriale n. 66/2001).

Si fa riferimento a precedente nota n. 1 del 2 gennaio u.s. e a numerose richieste di chiarimenti pervenute allo scrivente Ufficio in relazione ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2001, n. 66 e, anche alla luce di recente incontro con le OO.SS., si reputa opportuno precisare quanto segue:

1. Rinnovo di precedenti contratti

I Dirigenti scolastici interessati sono tenuti a far proseguire, senza soluzione di continuità, i precedenti contratti già stipulati, e scaduti il 31 dicembre 2002, in applicazione del citato decreto ministeriale n. 66/2001 e del comma 7 dell'art. 50 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che ne ha previsto il rifinanziamento specifico. Conseguentemente, i Dirigenti stessi non dovranno dar luogo a sospensioni nell'erogazione del pagamento di quanto dovuto ai soggetti titolari di contratto di CO.CO.CO., corrispondendo sollecitamente i ratei maturati, ove non sia stato già provveduto.

2. Validità temporale dei contratti

I contratti vanno stipulati tra le parti applicando puntualmente le disposizioni stabilite nell'intesa posta in essere il 30 settembre 2002 da quest'Amministrazione e dalle OO.SS. di categoria e della scuola che ha regolato i rapporti tra le singole istituzioni e i soggetti interessati.

L'intesa è vincolante sia per i dirigenti scolastici che per gli ex LSU.

Perciò, in particolare, si ricorda che il nuovo contratto da stipulare in conseguenza dell'intesa:

a) ha validità di un anno, e cioè dal 1.1.2003 al 31.12.2003;

b) non consente apposizioni di clausole riguardanti il numero di ore settimanali di lavoro, né formalità, ad opera del Committente, che riguardino la rilevazione del

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