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Legge 21.02.2003, n. 27

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità. (G.U. 22.02.2003, n. 44)

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. (Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee sull'attività di spedizioniere). - 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dell'8 giugno 2000, nella causa 264/99, all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. Gli spedizionieri comunitari che esercitano in Italia l'attività di spedizione in qualità di prestatori di servizi non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese né all'obbligo di iscrizione all'elenco autorizzato istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 14 novembre 1941, n. 1442".

All'articolo 3:alla rubrica sono aggiunte, in fine, le parole: "e disposizioni in materia di bilanci delle società sportive professionistiche";

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Dopo l'articolo 18 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è aggiunto il seguente:

"Art. 18-bis. (Disposizioni in materia di bilanci). - 1. Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere in apposito conto nel primo bilancio da approvare successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso del collegio sindacale, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata.

2. Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 devono procedere, ai fini civilistici e fiscali, all'ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annual

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