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Legge 03.02.2003, n. 14

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002. (G.U. 07.02.2003, n. 31 - S.O n. 19)

Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa

Art. 31 - Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, é delegato ad adottare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria.

2. L'attuazione della direttiva 2002/47/CE sarà informata ai principi in essa contenuti in merito all'ambito di applicazione della disciplina, alla definizione e al regime giuridico dei contratti di garanzia finanziaria, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che possano essere parti dei contratti anche i soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della medesima direttiva e che ne possano formare oggetto anche gli strumenti finanziari di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera b);

b) individuare le modalità mediante le quali il beneficiario della garanzia su strumenti finanziari possa realizzarla mediante appropriazione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della medesima direttiva.

3. Il Governo, al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento della citata direttiva, potrà coordinare le disposizioni di attuazione della delega di cui al comma 1 con le norme previste dall'ordinamento interno in materia di prestazione di garanzie e di realizzazione delle stesse, eventualmente adattando le norme vigenti nelle stesse materie in vista del perseguimento delle

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