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Legge regionale Regione Friuli- Venezia Giulia 12.02.2003, n. 4

Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole. Fonte: bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2003, n. 8.

Art. 8 - Interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole

1. Al fine di potenziare le azioni di sostegno ai soggetti disabili e in particolare per incrementare la quantità di ore di sostegno, per i medesimi soggetti, nell'ambito della scuola dell'infanzia, dell'obbligo e secondaria superiore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a incrementare le risorse finanziarie a disposizione della competente autorità scolastica regionale.

2. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura, e il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, stipulano una specifica intesa che individua l'incremento delle dotazioni orarie attivabili per il sostegno ai soggetti disabili, le istituzioni scolastiche interessate da tale incremento, nonché le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, all'Ufficio scolastico medesimo.

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