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Informativa INPDAP 28.02.2003, n. 8

Artt. 25 e 35 del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151. Accredito figurativo e riscatto per periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro.

1. Premessa

Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93/L del 26 aprile 2001 - emanato in esecuzione della delega contenuta nell'art. 15 della legge n. 53/2000 e nell'intento di garantire la coerenza logica e sistematica della complessa normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e paternità, reca il testo unico delle disposizioni legislative esistenti in materia. In particolare, il decreto legislativo in esame, nell'offrire un punto di riferimento unitario, consentendo il superamento della frammentaria disciplina previgente, introduce alcuni aggiustamenti ed alcune disposizioni finalizzate all'armonizzazione del nuovo testo normativo.

Con la presente circolare, questo Istituto, avendo ritenuto opportuno acquisire preventivamente i pareri dei Ministeri Vigilanti in merito alla corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni evidenziate in oggetto, scioglie la riserva esplicitata con l' informativa n. 24 del 29 ottobre 2002 .

Ciò stante, nel procedere, al fine di una maggiore comprensione, ad un preventivo richiamo comparativo delle previgenti direttive ed alla luce dei dettami di cui all'articolo 25, comma 2, e all'articolo 35, comma 5, citati, si forniscono, di seguito, i nuovi criteri applicativi.

2. Periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità in assenza di rapporto di lavoro (art. 25, comma 2, D.Lgs. 151/2001)

2.1 Previgente disciplina .

La circolare INPDAP n. 9 del 14 febbraio 1997 , nel fornire le indicazioni in merito a quanto disposto dal decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 , in materia di contribuzione figurativa, precisava, relativamente ai periodi di astensione obbligatoria per maternità intervenuta al di fuori di un rapporto di lavoro, le condizioni dell'accredito figurativo.

Stabiliva che tale facoltà (da far valere ai soli fini pensionisti

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