D.M. Lavoro e politiche sociali 07.02.2003, n. 57
1. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro-quota secondo le regole del proprio ordinamento, vigente al momento della presentazione della domanda.
2. Per le pensioni o quote di esse da liquidare con il sistema retributivo, ciascuna gestione, per determinare la quota di pensione di propria pertinenza:
a) stabilisce l'importo teorico della pensione cui l'iscritto avrebbe diritto se i periodi di assicurazione e di contribuzione, totalizzati per effetto del cumulo di cui all'articolo 1, comma 1, fossero stati compiuti in base al proprio ordinamento e applica ad esso il coefficiente di parametrazione dato dal rapporto tra l'anzianità di propria competenza, posseduta dall'iscritto, e quella risultante in base al predetto cumulo;
b) qualora i periodi assicurativi e contributivi complessivamente considerati superino il limite massimo di anzianità attribuibile secondo l'ordinamento della gestione cui afferisce l'ultimo periodo di assicurazione, prende in considerazione tale limite massimo e decurta le anzianità eccedenti.
3. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge o dei singoli ordinamenti e sono rapportati alle singole quote secondo il meccanismo di cui al comma 2, lettera a), con onere a carico delle gestioni interessate.
4. Per la liquidazione della pensione di inabilità si tiene conto delle anzianità contributive acquisite dal lavoratore nelle diverse gestioni e ad esse è imputato l'importo delle rispettive quote, ragguagliato all'anzianità contributiva nelle stesse effettivamente posseduta ed incrementata, secondo il criter
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