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C.M. Economia e Finanze 04.02.2003, n. 8

Bilancio dello Stato per l'anno 2003. Nuovi strumenti di razionalizzazione e di flessibilità per la gestione delle spese. (G.U. 14.02.2003, n. 37)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A tutti i Ministeri

A tutte le Amministrazioni autonome

A tutti gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri e le Amministrazioni autonome

All'Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po

Alle Ragionerie provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti

La legge 3 aprile 1997, n. 94, nel dar luogo a un radicale cambiamento della struttura del bilancio dello Stato, ha introdotto, tra l'altro, innovazioni volte a perseguire l'incremento dell'efficienza e dell'economicità dell'azione della pubblica amministrazione e a razionalizzarne le funzioni. Uno degli aspetti più rilevanti si rinviene nelle disposizioni che hanno previsto la possibilità di porre in essere variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base per spese giuridicamente non obbligatorie, con decreti del Ministro interessato, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, alla Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze.

La manovra di finanza pubblica recentemente approvata dal Parlamento, nelle linee di razionalizzazione e di flessibilità di gestione delle spese dello Stato, ha integrato l'attuale assetto normativo con disposizioni fortemente innovative che consentiranno a ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e di chiarezza dei documenti contabili, di adeguare il complesso delle risorse disponibili ad eventuali particolari esigenze che potrebbero intervenire a seguito dell'evolversi della gestione.

In particolare, trattasi della normativa recata dall'art. 23, comma 1, della legge finanziaria 2003, che ha previsto l'istituzione in ciascuno stato di previsione della spesa di un fondo da ripartire per eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, nonché dalla legge di approvazione del bilancio per l'anno stesso (art. 18, comma 22), relativamente alla

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