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CCNL 28.02.2003

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003.

Titolo IV - Rapporto di lavoro

Capo I - Norme disciplinari

Art. 12 - Modifiche all'art. 24 del ccnl del 16 maggio 1995

1. All'art. 24 del CCNL del 16 maggio 1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

"1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati all'art. 23 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto (censura);

c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;

d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;

e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;

f) licenziamento con preavviso;

g) licenziamento senza preavviso."

b) al comma 4 il riferimento all'"art.59, comma 4, del d.lgs. n. 29 del 1993" deve intendersi, in entrambi i casi, "all'art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001";

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4/bis. Qualora anche nel corso del procedimento emerga che la sanzione da applicare non sia di spettanza del responsabile della struttura, questi, entro 5 gg., trasmette tutti gli atti all'ufficio competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest'ultimo ufficio."

d) dopo il comma 9 viene aggiunto il comma 10:

"I termini di cui al presente articolo devono intendersi come perentori"

e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"11. Per quanto non previsto

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