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Legge 24.12.2003, n. 350

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). (G.U. 27.12.2003, n. 299 - S.O. n. 196)

Art. 3 - Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici 24 25

1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4% per ciascun anno. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunità formative e tenendo conto delle necessità relative ai corsi di laurea di nuova istituzione e all'articolazione su più sedi dell'attività didattica.

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste nonché l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologica e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato

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