Legge regionale Regione Basilicata 11.12.2003, n. 33
Titolo V - Qualificazione del sistema formativo integrato
1. Gli studenti, all'atto della prima iscrizione ad attività di istruzione o di formazione professionale successiva all'assolvimento dell'obbligo scolastico, possono richiedere il rilascio del libretto formativo personale, nel quale sono iscritti i titoli, le qualifiche e le certificazioni conseguite.
2. La Giunta Regionale definisce con proprio atto le caratteristiche del libretto formativo, nonché le modalità per il rilascio dello stesso a tutti coloro che frequentano percorsi formativi di istruzione e di formazione professionale.
3. Nel libretto possono essere iscritti anche gli attestati di frequenza in esito a percorsi dell'educazione non formale, le competenze ed i crediti formativi comunque acquisiti e documentati.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.