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Legge regionale Regione Basilicata 11.12.2003, n. 33

Riordino del sistema formativo integrato. Fonte: B.U. Regione Basilicata 16 dicembre 2003, n. 87.

Titolo V - Qualificazione del sistema formativo integrato

Art. 29 - Libretto formativo personale

1. Gli studenti, all'atto della prima iscrizione ad attività di istruzione o di formazione professionale successiva all'assolvimento dell'obbligo scolastico, possono richiedere il rilascio del libretto formativo personale, nel quale sono iscritti i titoli, le qualifiche e le certificazioni conseguite.

2. La Giunta Regionale definisce con proprio atto le caratteristiche del libretto formativo, nonché le modalità per il rilascio dello stesso a tutti coloro che frequentano percorsi formativi di istruzione e di formazione professionale.

3. Nel libretto possono essere iscritti anche gli attestati di frequenza in esito a percorsi dell'educazione non formale, le competenze ed i crediti formativi comunque acquisiti e documentati.

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