Legge regionale Regione Basilicata 11.12.2003, n. 33
Titolo IV - Attuazione degli interventi
1. L'iscrizione e l'ammissione alle azioni previste nella presente legge è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dai relativi programmi e dagli appositi bandi o avvisi.
2. Negli avvisi pubblici devono essere indicati:
a) la finalità del corso;
b) la sua durata;
c) il luogo ove si svolgeranno le attività;
d) i requisiti necessari per l'accesso;
e) le provvidenze a favore dei corsisti;
f) l'oggetto delle prove selettive da effettuare nel caso il numero di domande sia superiore ai posti disponibili;
3. L'avviso pubblico, emanato a cura del soggetto titolare dell'attività formativa, è pubblicato almeno su un quotidiano a diffusione regionale ed è affisso all'albo pretorio dei Comuni interessati.
4. La selezione tende ad accertare, mediante prove di tipologia mista (risposta sintetica e scelta multipla), il possesso delle capacità di base per la proficua frequenza dei corsi ed è demandata ad una commissione composta:
a) da un funzionario regionale o provinciale, con funzioni di presidente;
b) da tre rappresentanti del soggetto titolare dell'attività;
c) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale indicati dagli organismi direttivi degli stessi.
5. Trascorsi quindici giorni dalla data della richiesta dei rappresentanti di cui alle lettere b) e c), si provvede alla loro sostituzione con esperti dei rispettivi settori.
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