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Legge regionale Regione Basilicata 11.12.2003, n. 33

Riordino del sistema formativo integrato. Fonte: B.U. Regione Basilicata 16 dicembre 2003, n. 87.

Titolo II - Politiche di intervento

Art. 7 - Formazione continua

1. La Regione sostiene la crescita culturale e professionale delle persone occupate con qualsiasi forma di rapporto contrattuale e dei lavoratori autonomi promuovendo interventi volti allo sviluppo delle competenze di base e tecnico-professionali, alla qualificazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e alla specializzazione.

2. Gli interventi di formazione continua rispondono a necessità espresse dalle imprese per l'adeguamento della professionalità dei propri dipendenti o a bisogni personali di crescita professionale espressi dai lavoratori, indipendentemente dalle strutture produttive di appartenenza, nonché dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori.

3. Gli interventi si sviluppano sulla base di progetti aziendali o interaziendali attraverso percorsi corsuali e/o individuali, nonché attraverso la partecipazione alle attività formative offerte a catalogo su richiesta individuale degli interessati.

4. Gli interventi formativi a richiesta individuale sono fruibili, da parte di coloro che hanno assolto l'obbligo formativo, mediante borse di formazione presso organismi accreditati per la formazione continua.

5. Al fine di accrescere la rispondenza e l'efficacia degli interventi, la Regione sostiene altresì l'azione delle Parti Sociali per l'informazione e la sensibilizzazione dei lavoratori e degli imprenditori, per la conoscenza dei fenomeni e l'analisi dei bisogni formativi. La Regione assume inoltre le opportune iniziative al fine di raccordare la programmazione regionale con quella dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della Legge 388/2000.

6. La Reg

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