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Informativa INPDAP 15.12.2003, n. 59

Tassazione "una tantum" di cui all'art. 3 d.lgs. 18 gennaio 1945, n. 39.

Talune sedi provinciali e territoriali INPDAP hanno chiesto delucidazioni in ordine alla liquidazione dell'indennità prevista dalla norma indicata in oggetto, nonché del trattamento tributario da applicare all'assegno de quo.

Al riguardo, si osserva che la disposizione contenuta nell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 18/1/1945, n. 39, in base alla quale al coniuge che cessi dal diritto alla pensione ai superstiti per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno per una volta tanto pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data di passaggio a nuove nozze, è stata estesa alle pensioni del settore pubblico per effetto dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il pagamento dell'indennità in questione deve essere disposto d'ufficio e, giusta quanto illustrato con informativa 30.11.2001, n. 66, e l'indennità medesima compete indipendentemente dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico e va assoggettata a tassazione con gli stessi criteri e modalità previsti per il trattamento pensionistico che sostituisce, giusta istruzioni diramate dal Ministero delle finanze con la circolare 23.12.1997, n. 326/E.

L'importo dell'indennità una tantum, quindi, deve essere assoggettata all'aliquota progressiva dell'anno in cui è corrisposta, indipendentemente dalla data del nuovo matrimonio.

Si sottolinea, peraltro, che l'indennità una tantum in parola, non potendosi qualificare fiscalmente "arretrato", ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, non soggiace alla tassazione separata.

Quanto sopra, anche alla luce del parere reso dalla Direzione Regionale del Veneto dell'Agenzia delle Entrate, che la scrivente ritiene di poter condividere, nella considerazione che la data del nuovo matrimonio rileva esclusivamente ai fini della determinazione dell'importo della doppia annualità, mentre per quanto riguarda

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