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Decreto legge 24.12.2003, n. 355

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (G.U. 29.12.2003, n. 300)

Art. 23 decies - Disposizioni in materia di definizioni agevolate. Copertura finanziaria

1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «16 marzo 2004» e «18 marzo 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 aprile 2004» e «19 aprile 2004».

2. Al comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «16 marzo 2004» e «16 febbraio 2004» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 aprile 2004» e «16 marzo 2004».

3. All'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 6, le parole: «30 aprile 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2004», e, al comma 8, le parole: «16 maggio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2004».

4. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi da 44 a 49, le parole: «16 marzo 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2004»;

b) al comma 48, terzo periodo, le parole: «18 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «19 aprile 2004»;

c) al comma 49, quinto periodo, le parole: «17 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «17 aprile 2004».

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