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Decreto legge 24.12.2003, n. 354

Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia. (G.U. 29.12.2003, n. 300)

Art. 1 - Riorganizzazione dei tribunali delle acque

1. Fino all'entrata in vigore della complessiva riforma della disciplina concernente la giurisdizione in materia di acque pubbliche, attualmente contenuta nel testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si osservano le disposizioni che seguono:

a) all'articolo 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Tribunale regionale è costituito da una sezione ordinaria della Corte di appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di appello.";

2) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Il Tribunale regionale decide con l'intervento di tre votanti, tra i quali uno degli esperti di cui al secondo comma.";

b) all'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri.";

2) al quarto comma le parole: "i membri tecnici dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "gli esperti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale superiore.";

c) all'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: "L'indennità fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso, ai componenti dei tribunali

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