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Decreto MIUR 05.12.2003

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Art. 11 - Pubblicazione delle graduatorie

I decreti di approvazione delle graduatorie dovranno essere affissi all'Albo dell'Amministrazione Centrale e delle Direzioni Generali Regionali e saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale e diffusi attraverso la rete intranet. Dalla data di affissione all'Albo decorrerà il termine per eventuali impugnative.

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