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C.M. MIUR 22.12.2003, n. 93

Rilevazione annuale dei crediti derivanti da sentenze di condanna pronunciate dalla Corte dei Conti.

Come di consueto, si rende necessario procedere alla rilevazione annuale dello stato di esecuzione delle sentenze o ordinanze di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, a carico di responsabili per danno erariale, per le quali questa Amministrazione, e gli Uffici ed Enti ad essa collegati, siano titolari del relativo credito.

Al riguardo, sono noti i provvedimenti emanati da questa Amministrazione per l'individuazione degli uffici competenti a dare esecuzione alle citate decisioni di condanna (D.M. 22 luglio 1999) e per diffondere le istruzioni amministrativo-contabili per la gestione di tali procedimenti (D.M. 30.7.2002 e circolare 11.10.2002, n. 111), secondo le norme dettate in materia con il d.P.R. 24.6.1998 n. 260 emanato per la semplificazione delle procedure per la riscossione dei crediti vantati dallo Stato nei confronti di responsabili per danno erariale.

Pertanto, sulla base delle indicazioni contenute nella citata C.M. 11.10.2002, n. 111, codesti Uffici ed Enti sono tenuti a redigere, ciascuno per la parte di propria competenza, il prospetto riepilogativo della situazione relativa allo stato di esecuzione delle sentenze o ordinanze di condanna emesse dalla Corte dei conti (v. modello "B" allegato alla circolare).

Ciascuna Direzione regionale avrà cura di evidenziare tutte le sentenze di condanna che siano ancora in via di esecuzione alla data del 31 dicembre 2003, o che nel corso dell'anno 2003 siano state portate a completa esecuzione, compilando distinti modelli riepilogativi in relazione alle diverse, seguenti tipologie di recupero:

1. crediti da riscuotere in favore dello Stato;

2. crediti da riscuotere da parte delle istituzioni scolastiche autonome dei quali dovrà essere specificato l'ammontare delle spese di giudizio da versare al bilancio dello Stato;

3. crediti da riscuotere da parte degli Istituti regionali di ricerca educativa con la dovuta specificazione delle spese di giudizio.

Gli Enti

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