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C.M. MIUR 04.12.2003, n. 92

Collegio dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche. Liquidazione compensi.

Con nota del 19 novembre 2003, prot. n. 2696, lo scrivente Servizio ha trasmesso il decreto, datato 18 novembre 2003, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è stato determinato il compenso spettante al Presidente e a ciascun componente del Collegio dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche.

Ciò premesso, si ritiene utile fornire alle SS.LL. istruzioni ai fini di una uniforme applicazione delle disposizioni contenute nei singoli articoli.

Art. 1 -

La misura annua lorda del compenso in parola è stata fissata, a decorrere dal 1° settembre 2002, in euro 1810,00 per il presidente ed euro 1550,00 per i componenti.

Circa il trattamento fiscale e previdenziale cui assoggettare i predetti compensi, si riportano alcune tipologie di rapporti che si potrebbero porre in essere:

a) revisore designato in rappresentanza dell'Amministrazione di appartenenza (Ministero o ente locale);

b) revisore libero professionista;

c) revisore designato da un'Amministrazione diversa da quella di appartenenza (incarico autorizzato).

Nel caso sub a) il compenso è classificabile quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Ad esso vanno applicate le disposizioni previste dall'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Conseguentemente il revisore dovrà comunicare alla scuola, tramite la scheda allegata, la propria posizione fiscale ai fini dell'applicazione delle ritenute. Resta inteso che sul compenso medesimo la scuola dovrà applicare, altresì, le addizionali regionale e comunale, avuto riguardo alla residenza del revisore. Tale reddito va escluso dal trattamento previdenziale, mentre rimane a carico della scuola l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al d.lgs.

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