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Parere P.C.M. - FP 23.04.2003, n. 1026/L

Riammissione in servizio dirigenti scolastici. Richiesta di parere.

In riferimento alle note 23 gennaio 2003, n. 122 e 7 febbraio 2003, n. 194, con le quali si chiede il parere di questo Dipartimento circa la riammissione in servizio, rispettivamente, dei dirigenti scolastici e del personale direttivo della scuola, si rappresenta quanto segue.

Al personale in questione si applicano le disposizioni di cui all' articolo 516 del decreto legislativo 297/94 , che fa riferimento al medesimo istituto contenuto nell'articolo 132 del T.U. n. 3/57. Tuttavia, secondo la previsione contenuta nel T.U. n. 165/2001, i singoli istituti relativi al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione sono disapplicati quando i CCNL di comparto provvedono a disciplinarli. Inoltre l'articolo 69, comma 1, ha previsto che le disposizioni relative ai singoli istituti cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione dei CCNL quadriennio 98-2001. Riguardo alla richiesta di riammissione dei capi di istituto ex direttivi la giurisprudenza ordinaria ha, però, ritenuto applicabili le norme sulla riammissione in servizio.

Per quanto concerne i dirigenti scolastici il CCNL, area V, all'articolo 51 (norme di salvaguardia), ha previsto che le norme legislative, amministrative o contrattuali, non esplicitamente abrogate o disciplinate dal medesimo, restano in vigore in quanto compatibili. Si applicano, inoltre, le norme esistenti per la dirigenza ministeriale in quanto compatibili.

La dottrina prevalente e la giurisprudenza del Consiglio di Stato depongono per la natura discrezionale dell'istituto della riammissione in servizio, in particolare il Consiglio di Stato (sent. N. 343, Sez. IV del 25/5/1989) afferma la natura ampiamente discrezionale d

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