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Ordinanza MIUR 04.04.2003, n. 35

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2002/2003. (G.U. 27.05.2003, n. 121)

Art. 9 - Crediti formativi

1. Per l'anno scolastico 2002/2003 , valgono le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 24/2/2000, n.49.

2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15.05.2003 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. È ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R.n.445/2000, nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni.

3. Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i candidati esterni devono essere opportunamente informati perché possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della data fissata per l'inizio degli esami stessi.

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