Legge 23.04.2003, n. 109
1. Per le finalità di cui all'articolo 22 è autorizzata la spesa massima di 1.299.878 euro a decorrere dall'anno 2003.
2. Per le finalità di cui all'articolo 24 le minori entrate previste sono determinate in 104.324 euro a decorrere dall'anno 2003.
3. Per le finalità di cui all'articolo 25 è autorizzata la spesa massima di 541.110 euro a decorrere dall'anno 2003.
4. Per le finalità di cui all'articolo 26 la spesa prevista è determinata in 145.812 euro a decorrere dall'anno 2003. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.091.124 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
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