Legge 23.04.2003, n. 109
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
a) parte prima: l'articolo 4; il capo VI del titolo II;
b) parte seconda: la lettera b) del primo comma dell'articolo 108; il terzo comma dell'articolo 110; gli articoli 115, 116 e 117; i capi III, IV e V del titolo II; il titolo III; il titolo V;
c) parte terza: dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 31 della presente legge, gli articoli 199, 200, 201 e 202.
2. Fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 99-bis, primo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: "il superamento degli appositi corsi di preparazione organizzati dall'Istituto diplomatico o da altri istituti individuati dal regolamento stesso" sono soppresse.
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