Legge 23.04.2003, n. 109
1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: "e-bis) dei capi servizio;
e-ter) del direttore dell'Istituto diplomatico";
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"I membri di cui alle lettere b), c), d), e), e-bis) ed e-ter) del primo comma, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi funzionari vicari. Il Vice Segretario generale partecipa ai lavori del Consiglio di amministrazione quando tratta materie oggetto di delega di funzioni allo stesso conferita dal Segretario generale".
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