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Legge 23.04.2003, n. 109

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri. (G.U. 21.05.2003, n. 116 - S.O. 80/L)

Art. 27 -

1. In ragione delle attività di rappresentanza svolte presso il circolo del Ministero degli affari esteri, anche in relazione al semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, è accordato al circolo stesso un contributo straordinario pari a 350.000 euro per l'anno 2003.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 350.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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