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Legge 23.04.2003, n. 109

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri. (G.U. 21.05.2003, n. 116 - S.O. 80/L)

Art. 13 -

1. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, lettera c), le parole: "propedeutico all'avanzamento al grado di ministro plenipotenziario" sono soppresse;

b) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

"L'Amministrazione può autorizzare i funzionari diplomatici, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, studi in materie di interesse per l'Amministrazione stessa. Durante tale periodo ai funzionari diplomatici così autorizzati non viene corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo viene considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. Il funzionario è tenuto a versare all'Amministrazione l'importo dei contributi e delle ritenute a suo carico, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettantegli. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non più di dieci funzionari contemporaneamente".

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