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Lettera circolare P.C.M. - D.F.P. 01.04.2003

Compenso aggiuntivo per festività coincidenti con la domenica.

Sono pervenuti da parte di numerose amministrazioni quesiti in merito all'applicabilità ai pubblici dipendenti del combinato disposto dell'art. 5, comma 3, della legge n. 260/1949 e dell'art. 2, lett. e) della legge n. 90/1954.

In particolare sono stati richiesti chiarimenti in merito alla legittimità del pagamento a tale personale, a prescindere dalla prestazione lavorativa, di un compenso aggiuntivo, corrispondente all'aliquota giornaliera, per le giornate di festività nazionale coincidenti con la domenica.

Le richieste sono argomentate in massima parte facendo riferimento ad alcune decisioni della Corte di Cassazione (per tutte le sentenze n. 11117/95 e n. 12731/98) le quali, al fine di definire la portata oggettiva e soggettiva delle citate norme, sembrano asserirne l'applicabilità a tutti i lavoratori subordinati.

Data la rilevanza della materia, anche in ordine agli effetti finanziari conseguenti all'applicazione delle disposizioni in esame, questo Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e Finanze, ha richiesto con nota n. 3140/10 del 17.07.2001, l'avviso dell'Avvocatura Generale dello Stato sulla questione.

L'Avvocatura con parere del 19 febbraio 2003 (n. 017130) che, ad ogni buon fine si allega, ha ritenuto che, in caso di festività nazionale coincidente con la domenica, non spetti ai lavoratori dipendenti retribuiti in misura fissa, tra i quali vanno ricompresi i dipendenti della P.A., l'aliquota aggiuntiva di retribuzione giornaliera. A tale conclusione perviene sulla base delle seguenti considerazioni.

Analizzando le disposizioni contenute nell'art.5 della L.260/49 come integrato dall'art.2, lett e) della L.90/54, occorre evidenziare che:

• il primo comma si riferisce a lavoratori dipendenti (di qualsiasi natura: impiegati ed operai) retribuiti non in misura fissa e per i quali spetta per i giorni di festività, solo la normale retribuzion

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