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Informativa INPDAP 29.04.2003, n. 8

Valutabilità ai fini della indennità di buonuscita del compenso corrisposto per le ore di insegnamento eccedenti le 18 settimanali.

Continuano ad essere notificati all'Istituto ricorsi tendenti ad ottenere la valutazione nell'indennità di buonuscita del compenso corrisposto al personale docente per le ore di insegnamento eccedenti le 18 settimanali.

Si precisa in proposito che il DPR 417/74 ed il DPR 209/87 hanno fissato l'orario obbligatorio di servizio dei docenti degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria ed artistica in 18 ore settimanali prevedendo inoltre che ogni ora di insegnamento eccedente, per qualsiasi motivo, il citato orario, comprese quelle eventualmente incluse nell'orario di cattedra, fosse compensata per tutto il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/18 del trattamento economico in godimento.

Alcune cattedre, infatti (ad esempio quelle di Scienze naturali, Chimica e Geografia, Disegno e Storia dell'Arte dei licei artistici), sono rimaste strutturate, ai sensi del decreto ministeriale 1°.12.1952, in numero di 10 ore settimanali con obbligo però di tenere 2 corsi per un totale di 20 ore.

Alla luce delle suddette disposizioni sembrerebbe pertanto che per tali cattedre le 2 ore settimanali eccedenti le 18 siano obbligatorie.

In tal senso, peraltro, si sono più volte espressi sia i Tribunali Amministrativi Regionali sia il Consiglio di Stato.

Al fine di evitare ulteriore contenzioso che vedrebbe l'Istituto sicuramente soccombente ed anche alla luce del concorde avviso del MIUR e del Dipartimento della Funzione Pubblica, si dispone che per i soli docenti retribuiti per un numero di ore di insegnamento superiore a quello ordinario di cattedra, in esecuzione di un preciso obbligo istituzionale, il compenso corrisposto per le ore eccedenti alle 18 settimanali sia incluso nella base di calcolo della indennità di buonuscita.

In particolare:

a) per il personale collocato a riposo a decorrere dal 1° settembre 2002, le Sedi provinciali dell'Istituto dovranno riliquidare d'ufficio l'indennità di buonuscita;

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