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Informativa 02.04.2003, n. 19

d.P.R 29 ottobre 2001, n. 461. Disposizioni applicative per la concessione della pensione di privilegio nei confronti del personale delle amministrazioni statali per le quali l'Inpdap ha assunto la competenza in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici.

1. Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 5 del 7 gennaio 2002 - è stato pubblicato il regolamento recante norme di semplificazione di procedimenti per il riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

In via preliminare, giova precisare che le procedure indicate nel regolamento in esame trovano applicazione per tutti gli iscritti a questo Istituto ai fini del riconoscimento della causa di servizio e per la concessione dell'equo indennizzo.

Per contro ai fini del trattamento pensionistico privilegiato tali procedure si applicano solo nei confronti del personale civile e militare dello Stato.

Per il personale iscritto alle casse pensioni gestite dagli ex Istituti di previdenza continuano a trovare applicazione le disposizioni procedurali di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 274 (Comitato tecnico per le pensioni di privilegio) nonché quelle previste dall'articolo 54 del Decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, che espressamente demanda agli Uffici Territoriali del Governo (già Prefetture) la predisposizione di apposita relazione inviando i relativi atti a questo Istituto.

Per esplicita disposizione regolamentare tale disciplina riveste carattere transitorio fino all'assunzione da parte dell'INPDAP dei relativi procedimenti a seguito dell'emanazione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 3, comma 5, Decreto legislativo n. 479/1994.

Si rende opportuno precisare che il d.P.R. in esame riduce notevolmente i termini procedimentali ed opera una chiara distinzione tra le competenze relative all'accertamento clinico e quelle relative all'accertamento del nesso di causalità, così da evitare che l'organismo preposto all'accertamento medico si pronunci anche su aspetti relativi alla causa di

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