D.M. MIUR 23.04.2003, n. 41
Qualora nel giorno stabilito per la prima prova scritta non siano pervenuti alla sede d'esame i testi relativi, il Presidente della Commissione ne informa il competente Ufficio scolastico o il Ministero dell'istruzione,dell'università e della ricerca, al fine del tempestivo invio dei testi medesimi, con gli accorgimenti necessari ad assicurarne la segretezza.
Ove, a causa di particolari difficoltà o disguidi, non sia stato possibile acquisire i testi ministeriali entro due ore dall'ora prevista per l'inizio delle prove, la Commissione provvede immediatamente alla formulazione dei testi occorrenti.
Il commissario o i commissari aventi specifica competenza nella disciplina cui i testi mancanti si riferiscono predispongono sollecitamente più proposte tra cui la Commissione sceglie quella definitiva.
I testi autonomamente predisposti dalla Commissione e acquisiti agli atti sono inviati in copia al Ministero dell'istruzione, università e ricerca.
Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti la Commissione procede nel caso di mancata acquisizione dei testi relativi alla seconda prova scritta.
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