D.M. MIUR 16.04.2003, n. 40.
Allegato A/1 - Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ed per il personale educativo
A - Titoli di accesso alla graduatoria
Si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità .
1) Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (S.S.I.S.) o di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nelle graduatorie permanenti, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 36.
Nel predetto limite dei 36 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato (1), i seguenti punti:
per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59 punti 12;
per il punteggio da 60 a 65 punti 15;
per il punteggio da 66 a 70 punti 18;
per il punteggio da 71 a 75 punti 21;
per il punteggio da 76 a 80 punti 24;
per il punteggio da 81 a 85 punti 27;
per il punteggio da 86 a 90 punti 30;
per il punteggio da 91 a 95 punti 33;
per il punteggio da 96 a 100 punti 36
2) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei paesi dell'U.E., riconosciuti dal M.I.U.R., ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E.
sono attribuiti punti 24.
3) Per l'abilitazione conseguita presso le Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) a seguito di corsi di durata biennale in aggiunta al punteggio di cui al punto 1)
sono attribuiti ulteriori (2) punti 30.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.