Decreto legge 14.04.2003, n. 73
Disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità (Testo in vigore dal: 17.04.2003). (G.U. 16.04.2003, n. 89)
1. Le risorse derivanti dagli ulteriori minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pari a 136 milioni di euro per l'anno 2003, concorrono al finanziamento dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché dell'assegno di maternità di cui all'articolo 66 della stessa legge.
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