Decreto legislativo 23.04.2003, n. 115
1. All'articolo 85 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 la lettera k) è sostituita dalla seguente: «k) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002;»;
b) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «r-bis) il decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e successive modificazioni.».
2. All'articolo 86 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera t) del comma 2 le parole: «e gli articoli 14, 17 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «e l'articolo 14»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non si applicano con riferimento ai congedi disciplinati dal presente testo unico.».
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.