Decreto legislativo 23.04.2003, n. 115
1. Alla rubrica del Capo IX, dopo la parola: «dimissioni» è inserita la seguente: «e».
2. Al comma 4 dell'articolo 54 del testo unico dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, salva l'ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell'attività dell'azienda di cui al comma 3, lettera b),».
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 56 del testo unico è inserito il seguente:
«4-bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 54, comma 8. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
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