Decreto legislativo 09.04.2003, n. 68
Capo III - Disposizioni comuni, transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le opere e agli altri materiali in esso contemplati, protetti alla data del 22 dicembre 2002. 2. Restano salvi gli atti conclusi ed í diritti acquisiti prima della stessa data. 3. 1 diritti del produttore di un fonogramma il cui termine di protezione previsto dall'art. 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sia scaduto alla data deI 22 dicembre 2002, non sono nuovamente protetti.
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