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Decreto MIUR 17.04.2003

Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo.

Art. 8 - Aspiranti inclusi in graduatoria permanente: scelta della provincia ai fini del conseguimento di rapporti a tempo determinato. Graduatorie di circolo e di istituto

1. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti di due province ha titolo a conseguire soltanto in una delle due province rapporti di impiego a tempo determinato, sia sulla base delle graduatorie permanenti, sia sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto.

2. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti di una sola provincia ha titolo a conseguire nella medesima provincia rapporti di impiego a tempo determinato sulla base delle graduatorie permanenti, mentre per le supplenze temporanee, da attribuirsi sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, può scegliere la stessa provincia oppure una provincia diversa.

3. Ai fini del conferimento delle supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti possono indicare, secondo le specifiche disposizioni contenute nel Regolamento emanato con D.M. 20 maggio 2000 n. 201 e nel D.M. 4 giugno 2001, n. 103, fino ad un massimo di 30 istituzioni scolastiche della provincia a tale scopo prescelta. L'aspirante a posti di insegnamento di scuola materna e/o di scuola elementare può indicare fino ad un massimo di dieci circoli didattici e fino ad un massimo di venti istituti comprensivi, ovvero fino ad un massimo di trenta istituti comprensivi. Il personale incluso in graduatoria permanente esprime, definitivamente, le predette indicazioni di sedi, nei limiti sopra previsti, complessivamente per tutte le graduatorie di circolo e di istituto, sia di prima che di seconda e terza fascia, in cui ha titolo a figurare per l'a.s. 2003/2004.

4. Il personale che figuri già incluso nelle graduatorie permanenti per l'a.s

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