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Decreto MIUR 17.04.2003

Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo.

Art. 12 - Pubblicazione graduatorie, reclami e ricorsi

1. I Dirigenti territorialmente competenti pubblicheranno all'albo dell'ufficio le graduatorie permanenti provvisorie integrate ed aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto.

Gli interessati saranno graduati con il punteggio complessivo con accanto le eventuali annotazioni relative al diritto alla riserva di posti o alle preferenze a parità di punteggio. A parità di punteggio, e prima ancora dell'applicazione dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 487/1994, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria; qualora la parità di punteggio riguardi candidato trasferito da altra provincia e candidato che si iscrive per la prima volta nella graduatoria provinciale permanente, precede il candidato trasferito da altra provincia (art. 2, comma 3, decreto legge 255/2001, convertito dalla legge 333/2001). Saranno indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, del titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno o all'insegnamento secondo indirizzi didattici differenziati. Ai fini dell'attività su posto di sostegno agli alunni portatori di handicap, sono predisposti appositi elenchi secondo i criteri indicati al precedente art. 5. Per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare sono predisposti distinti elenchi, articolati in fasce, uno per ciascuna lingua straniera (francese inglese, spagnolo e tedesco), in cui vengono inseriti, sulla base del punteggio conseguito in graduatoria permanente, i candidati in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della lingua straniera.

2. Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei ca

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