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Decreto MIUR 17.04.2003

Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo.

Art. 1 - Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo.

1. L'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo, già costituite in ciascuna provincia ai sensi del Decreto Direttoriale 12 febbraio 2002 e successive integrazioni, sono disposti secondo le modalità previste dall'art. 4 del Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 123 del 27/3/2000 e dal decreto legge 2 luglio, n. 255, convertito nella legge n.333 del 20 agosto 2001.

Per l'insegnamento di strumento musicale nella scuola media, per l'attività di sostegno agli alunni portatori di handicap e per l'insegnamento nelle scuole speciali per ciechi e sordomuti, le disposizioni del presente articolo e del successivo art. 2 sono integrate, rispettivamente, da quelle specifiche previste dagli articoli 4, 5 e 6.

2. Il personale docente ed educativo, già inserito nella I, II e III fascia delle graduatorie permanenti costituite in ogni provincia, può chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria o presentare domanda di trasferimento nella corrispondente fascia delle graduatorie permanenti di altra provincia chiedendo, contestualmente, l'aggiornamento del punteggio.

3. Il personale docente ed educativo già inserito nelle graduatorie permanenti di due province a seguito della prima integrazione delle graduatorie permanenti, mantiene il diritto ad essere inserito, per le medesime graduatorie, nelle graduatorie permanenti di due province. Qualora lo stesso personale, avendone titolo, intenda iscriversi in altra graduatoria, deve necessariamente chiedere l'iscrizione, in una delle due province in cui è già inserito, fatta salva la possibilità di iscriversi nella provincia per la quale viene eventualmente ch

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