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C.M. MIUR 03.04.2003, n. 33

Conto consuntivo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l'anno 2002.

Il regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", adottato con D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 , al Capo IV regola, tra l'altro, modalità e tempi di predisposizione ed approvazione del conto consuntivo.

In particolare, l'articolo 18, comma 5, stabilisce che il conto consuntivo, "corredato della relazione del Collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il 30 aprile, all'approvazione del Consiglio di Istituto".

In relazione a quanto sopra, tenuto conto che si è reso necessario differire il termine per l'approvazione del "programma annuale 2003", si comunica che il termine per l'approvazione del conto consuntivo 2002 da parte del Consiglio di Istituto è differito, in via eccezionale, al 15 giugno 2003 . Ciò al fine anche di assicurare un adeguato intervallo di tempo rispetto al riscontro amministrativo-contabile effettuato sul programma annuale dal Collegio dei revisori dei conti operante presso le istituzioni scolastiche.

Pertanto, con riferimento a quanto stabilito dal comma 6 del citato articolo 18, la data del 15 maggio, ivi indicata, si intende fissata, per il corrente anno, al 30 giugno .

È appena il caso di richiamare l'attenzione sulla circostanza che qualora il Consiglio di Istituto non proceda all'esame del citato documento contabile entro i 45 gg. dalla data di richiesta di approvazione, si dà luogo all'attivazione delle procedure disciplinate dal successivo co. 7, che prevede la nomina di un "commissario ad acta" per i connessi adempimenti.

Si fa presente, poi, che tutti i modelli per la redazione del "conto consuntivo" sono disponibili sulla rete intranet di questo Ministero e possono, altresì, essere scaricati dal sito www.istruzione.it.

 

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