Legge 01.08.2003, n. 212
1. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a., è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59. Sono utili i versamenti effettuati tra il 21 ed il 25 giugno 2003, ai fini della definizione di cui all'articolo 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli effettuati tra il 17 aprile 2003 ed il 25 giugno 2003, ai fini delle definizioni di cui agli articoli 11, comma 4, 12, 15, 16 e 17, comma 1, della medesima legge n. 289 del 2002, nonché agli articoli 5 e 5-quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.