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Legge 01.08.2003, n. 206

Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo. (G.U. 06.08.2003, n. 181)

Art. 4 -

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, senza oneri a carico della finanza pubblica.

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