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D.P.R. 11.08.2003, n. 319

Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (G.U. 20.11.2003, n. 270 - S.O. n. 177/L)

Art. 2 - Articolazione del Ministero

1. Il Ministero è articolato a livello centrale, a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in tre dipartimenti.

2. I dipartimenti assumono rispettivamente la denominazione di: a) Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione; b) Dipartimento per l'istruzione; c) Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca. Nell'ambito dei predetti dipartimenti sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5, 6 e 7.

3. Il Ministero è articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23.8.1988, n. 400, e successive modificazioni, nonché dell'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale e i loro compiti.

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