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Intesa 30.09.2002

Regolamentazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

L'anno duemiladue, il giorno 30 del mese di settembre in Roma, tra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, e le Organizzazioni CGIL NIDIL, ALAI CISL, CPO UIL

concordano

tenendo conto del verbale di intesa del 30 settembre 2002, sottoscritto dal Ministero e dalle Organizzazioni Sindacali della scuola, CGIL, CISL, UIL e SNALS , nonché dall' ALAI CISL, NIDIL CGIL e CPO UIL , di regolare i diritti, le condizioni di lavoro e i doveri per i lavoratori impegnati nella scuola con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche in applicazione del D.M. n. 66 del 20/4/2001, secondo il seguente articolato:

Art. 1 - Ambito di applicazione e professionalità coinvolte

1. La presente intesa regola i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con o senza partita IVA, nonché, in quanto applicabile, ogni altra prestazione resa in forma di lavoro non dipendente, instaurati all'interno dell'Amministrazione scolastica, con il Capo d'istituto nella qualità di Committente.

Art. 2 - Forma e contenuto dei contratti di collaborazione

1. Il committente, nell'ambito dell'applicazione della presente intesa, è tenuto, all'atto della stipulazione o del rinnovo del contratto individuale, a fornire al collaboratore copia del contratto stesso in forma scritta.

2. Il contratto di collaborazione deve contenere le seguenti informazioni:

• l'identità delle parti e l'indicazione del settore di attività;

• l'individuazione analitica delle tipologie di attività richieste al collaboratore, nonché gli eventuali obiettivi professionali individuati di comune accordo;

• la durata del contratto di collaborazione, l'individuazione delle forme e delle modalità di coordinamento tra il collaboratore e il committente, definendone anche le eventuali caratteristiche temporali;

• l'entità dei compensi base, rimborsi spese e loro modalità e i tempi d'e

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